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Assegno di maternità
Con la legge 448/98 (collegato alla finanziaria del 99) e sue integrazioni sono stati introdotti alcuni benefici, volti al sostegno delle famiglie numerose e della maternità. Con la legge finanziaria del 2000 (L. 488 del 23.12.99) l'assegno è stato esteso, dal 1°luglio 2000, anche alle donne residenti comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno e alle mamme che hanno adottato o hanno in affidamento pre-adottivo un bambino.
La richiesta deve essere presentata, entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento pre-adottivo, dalle donne residenti a Porano, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che hanno partorito o hanno adottato o ricevuto in affidamento pre-adottivo un bambino e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. non avere copertura previdenziale (quindi essere casalinghe o disoccupate), oppure avere una copertura previdenziale inferiore a euro 283,92: in questo caso l'importo dell'assegno sarà corrispondente alla differenza fino a raggiungere euro 283,92 ;
2. non beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'I.N.P.S. con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti pre-adottivi intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 in base alla legge 488/99;
3. essere in possesso di risorse economiche familiari, calcolate in base all'indicatore della situazione economica (I.S.E.) non superiori a quanto stabilito annualmente dall'apposito bando
Per la richiesta occorre rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Municipio per avere i modelli di domanda e di dichiarazione sostitutiva della condizione economica del nucleo familiare. Il materiale è altresì disponibile su questo sito.
Ci si dovrà poi recare al C.A.A.F. prescelto per essere assistiti nella compilazione del modello I.S.E. e consegnare la richiesta.
Il C.A.A.F. rilascerà copia della dichiarazione resa e del calcolo del diritto (o meno) ad ottenere l'assegno nonché, su richiesta, un certificato dell'indicatore della situazione economica familiare (I.S.E.), che avrà la validità di 24 mesi. Sulla copia della dichiarazione resa dovrà comparire la data e il timbro dell'Ente (C.A.A.F.) con la firma dell'addetto che ha raccolto la dichiarazione.
Per la compilazione della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare secondo l'I.S.E. non si deve presentare alcun certificato ma occorre preparare tutto ciò che può essere utile alla compilazione del modello come:
1. Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
2. Ammontare del reddito di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
3. Consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare;
4. Categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo familiare.
Al pagamento dell’assegno provvede l’ INPS
data pubblicazione: 30 luglio 2007
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
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