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Ospitalità, cessione di beni immobili a stranieri o apolidi. Obblighi dell'ospitante e del cedente

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 235/07/1998, n° 286 è previsto l'obbligo di comunicare 
all'Autorità Locale di Publbica Sicurezza l'ospitalità e la cessione della proprietà o del 
godimento di beni immobili a stranieri o apolidi, di seguito si riporta il testo della 
norma e la modulistica, precisando che nei comuni dove non sono presenti gli uffici 
della Questura o del Commissariato il modello deve essere presentato al Sindaco. 
modulo per comunicazione stranienri extracomunitari (pdf)
Art. 7  
1 Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede
allo  stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani,   posti  nel  territorio  dello  Stato,  e'  tenuto  a  darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
  2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
  2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 a 3.500 euro.

data pubblicazione: 19 febbraio 2022

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