Ospitalità, cessione di beni immobili a stranieri o apolidi. Obblighi dell’ospitante e del cedente

Chi ospita o cede un immobile a uno straniero o apolide (vendita, affitto, comodato, ecc.) deve comunicarlo alla Questura entro 48 ore, indicando i dati dell’interessato e dell’alloggio.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 235/07/1998, n° 286 è previsto l’obbligo di comunicare all’Autorità Locale di Pubbica Sicurezza l’ospitalità e la cessione della proprietà o del godimento di beni immobili a stranieri o apolidi, di seguito si riporta il testo della norma e la modulistica, precisando che nei comuni dove non sono presenti gli uffici della Questura o del Commissariato il modello deve essere presentato al Sindaco.

Art. 7

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani, posti nel territorio dello Stato, e’ tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita’ del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona e’ alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.

Pagina aggiornata il 30/05/2025



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